Art. 23
Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionale
In vigore dal 12 dic 2006
Assicurazioni e garanzie in caso di responsabilità professionale
1. Gli Stati membri possono provvedere affinché i prestatori i cui servizi presentano un rischio diretto e particolare per la salute o per la sicurezza del destinatario o di un terzo o per la sicurezza finanziaria del destinatario sottoscrivano un’assicurazione di responsabilità professionale commisurata alla natura e alla portata del rischio o forniscano una garanzia o prevedano altre disposizioni analoghe equivalenti o essenzialmente comparabili quanto a finalità.
2. Quando un prestatore si stabilisce sul loro territorio, gli Stati membri non possono imporgli un’assicurazione di responsabilità professionale o una garanzia se è già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonché eventuali esclusioni dalla copertura, in un altro Stato membro in cui è già stabilito. Qualora l’equivalenza sia solo parziale, gli Stati membri possono esigere una garanzia complementare per gli aspetti non ancora coperti.
Quando uno Stato membro richiede ai prestatori di servizi stabiliti sul suo territorio di sottoscrivere un’assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia, detto Stato membro accetta quale prova sufficiente un attestato dell’esistenza di tale assicurazione rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.
3. I paragrafi 1 e 2 non incidono sull’applicabilità dei regimi di assicurazione o di garanzia professionale previsti in altri strumenti comunitari.
4. Nell’ambito dell’applicazione del paragrafo 1, la Commissione può stabilire un elenco dei servizi che presentano le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. La Commissione può inoltre adottare misure intese a emendare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola con la fissazione di criteri comuni per definire il carattere appropriato, in funzione della natura e della portata del rischio, dell’assicurazione o delle garanzie precisate al paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
5. Ai fini del presente articolo, per
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«rischio diretto e particolare» s’intende un rischio derivante direttamente dalla prestazione del servizio;
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«salute e sicurezza» s’intende, in relazione a un destinatario o a terzi, la prevenzione del decesso o di gravi danni corporali;
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«sicurezza finanziaria» s’intende, in relazione a un destinatario, la prevenzione di perdite significative di denaro o del valore di un bene;
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«assicurazione di responsabilità professionale» s’intende l’assicurazione sottoscritta da un prestatore con riguardo alle potenziali responsabilità nei confronti dei destinatari e, se del caso, di terzi, derivanti dalla prestazione del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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