Art. 11

Durata di validità dell’autorizzazione

In vigore dal 12 dic 2006
Durata di validità dell’autorizzazione 1.   L’autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata, ad eccezione dei casi seguenti: a) l’autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto dei requisiti; b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale; o c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. 2.   Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve effettivamente cominciare la sua attività dopo aver ricevuto l’autorizzazione. 3.   Gli Stati membri assoggettano un prestatore all’obbligo di informare lo sportello unico competente di cui all’ dei seguenti cambiamenti: a) l’apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione; b) i cambiamenti della sua situazione che comportino il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione. 4.   Il presente articolo non pregiudica la facoltà degli Stati membri di revocare le autorizzazioni qualora non siano più rispettate le condizioni di autorizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:123:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Durata di validità dell’autorizzazione (Art. 11 Direttiva (UE) 2006/123) — Testo vigente | Portale Normativo