Art. 3

Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee

In vigore dal 12 dic 2006
Criteri per valutare lo stato chimico delle acque sotterranee 1.   Ai fini della valutazione dello stato chimico di un corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei in conformità dell'allegato V, punto 2.3 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i seguenti criteri: a) le norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I; b) i valori soglia che devono essere stabiliti dagli Stati membri secondo la procedura descritta nell'allegato II, parte A, per gli inquinanti, i gruppi di inquinanti e gli indicatori di inquinamento che, all'interno del territorio di uno Stato membro, sono stati individuati come fattori che contribuiscono alla caratterizzazione di corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei come a rischio, tenuto conto almeno dell'elenco contenuto nell'allegato II, parte B. I valori soglia per il buono stato chimico si basano sulla protezione del corpo idrico sotterraneo, nel rispetto dell'Allegato II, Parte A, punti 1, 2 e 3, avendo particolare riguardo all'impatto e al rapporto di detto corpo idrico per quanto concerne le acque superficiali associate e gli ecosistemi terrestri e acquatici connessi, e tra l'altro, prendono in considerazione le conoscenze acquisite in tema di tossicologia e eco-tossicologia umane. 2.   I valori soglia possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei. 3.   Gli Stati membri provvedono affinché per i corpi idrici sotterranei condivisi da due o più Stati membri e per i corpi idrici sotterranei nei quali le acque sotterranee scorrono attraverso il confine di uno Stato membro, la fissazione dei valori soglia sia soggetta a un coordinamento tra gli Stati membri interessati, in conformità dell', paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. 4.   Qualora un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei superi i confini della Comunità, lo Stato membro o gli Stati membri interessati si adoperano per stabilire valori soglia coordinandosi con il paese o i paesi terzi in questione, in conformità dell', paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE. 5.   Entro il 22 dicembre 2008, gli Stati membri stabiliscono per la prima volta valori soglia in conformità del paragrafo 1, lettera b). Tutti i valori soglia stabiliti sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell' della direttiva 2000/60/CE, comprendenti una sintesi delle informazioni stabilite nell'allegato II, parte C della presente direttiva. 6.   Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento mostrino l'opportunità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco, al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente. I valori soglia possono essere stralciati dall'elenco quando il corpo idrico sotterraneo interessato non è più a rischio a causa dei corrispondenti inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento. Tali eventuali modifiche dell'elenco dei valori soglia sono comunicate nel contesto del riesame periodico dei piani di gestione dei bacini idrografici. 7.   Entro il 22 dicembre 2009 la Commissione pubblica una relazione sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del paragrafo 5.
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