Art. 6

Protezione di opere fotografiche

In vigore dal 12 dic 2006
Protezione di opere fotografiche Le fotografie che sono opere originali, ossia sono il risultato della creazione intellettuale dell'autore, fruiscono della protezione prevista dall'. Per determinare il diritto alla protezione non sono presi in considerazione altri criteri. Gli Stati membri possono prevedere la protezione di altre fotografie.
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