Art. 10
Applicazione nel tempo
In vigore dal 12 dic 2006
Applicazione nel tempo
1. Qualora in uno Stato membro, alla data del 1o luglio 1995, fosse già in corso un periodo di protezione di durata superiore a quella prevista nella presente direttiva, quest'ultima non ha per effetto di abbreviare la durata della protezione in detto Stato membro.
2. Le durate di protezione di cui alla presente direttiva si applicano a qualsiasi opera e soggetto protetti in almeno uno Stato membro alla data di cui al paragrafo 1, secondo le disposizioni nazionali sul diritto d'autore o sui diritti connessi, o che soddisfano i criteri per la protezione secondo le disposizioni della direttiva [92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale] (5).
3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi.
4. Gli Stati membri non devono necessariamente applicare l', paragrafo 1 alle opere cinematografiche o audiovisive realizzate anteriormente al 1o luglio 1994.
Storico versioni
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