Art. 5
In vigore dal 12 dic 2006
1. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di mezzi adeguati ed efficaci per combattere la pubblicità ingannevole e garantire l'osservanza delle disposizioni in materia di pubblicità comparativa nell'interesse dei professionisti e dei concorrenti.
Tali mezzi includono disposizioni giuridiche a norma delle quali persone od organizzazioni aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse a combattere la pubblicità ingannevole o la regolamentazione della pubblicità comparativa possano:
a)
promuovere un'azione giudiziaria contro tale pubblicità
o
b)
sottoporre tale pubblicità al giudizio di un'autorità amministrativa competente a giudicare in merito ai ricorsi oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.
2. Spetta a ciascuno Stato membro decidere a quali dei mezzi di cui al paragrafo 1, secondo comma si debba ricorrere e se sia opportuno che l'organo giurisdizionale o amministrativo sia autorizzato ad esigere che si ricorra in via preliminare ad altri mezzi previsti per risolvere le controversie, compresi quelli di cui all'.
Spetta a ciascuno Stato membro decidere:
a)
se le azioni giudiziarie possano essere promosse singolarmente o congiuntamente contro più professionisti dello stesso settore economico
e
b)
se possano essere promosse nei confronti del responsabile del codice allorché il codice in questione incoraggia a non rispettare i requisiti di legge.
3. Nel contesto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 gli Stati membri conferiscono alle autorità giudiziarie o amministrative il potere, qualora ritengano che detti provvedimenti siano necessari, tenuto conto di tutti gli interessi in causa e in particolare dell'interesse generale:
a)
di far sospendere la pubblicità ingannevole o illegittimamente comparativa oppure di avviare le azioni giudiziarie appropriate per fare ingiungere la sospensione di tale pubblicità,
o
b)
qualora la pubblicità ingannevole o illegittimamente comparativa non sia stata ancora portata a conoscenza del pubblico, ma la pubblicazione ne sia imminente, di vietare tale pubblicità o di avviare le azioni giudiziarie appropriate per vietare tale pubblicità.
Il primo comma si applica anche in assenza di prove in merito alla perdita o al danno effettivamente subito, oppure in merito all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore pubblicitario.
Gli Stati membri prevedono che i provvedimenti di cui al primo comma possano essere adottati con procedimento d'urgenza con effetto provvisorio o con effetto definitivo, a discrezione degli Stati membri.
4. Al fine di impedire che continui a produrre effetti la pubblicità ingannevole o illegittimamente comparativa la cui sospensione sia stata ordinata con una decisione definitiva, gli Stati membri possono conferire alle autorità giudiziarie o amministrative il potere:
a)
di far pubblicare tale decisione per esteso, o in parte, e nella forma che ritengano opportuna;
b)
di far pubblicare inoltre, una dichiarazione rettificativa.
5. Le autorità amministrative di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera b) devono:
a)
essere composte in modo che la loro imparzialità non possa essere messa in dubbio;
b)
avere i poteri necessari per vigilare e imporre in modo efficace l'esecuzione delle loro decisioni, quando esse decidono in merito ai ricorsi
e
c)
motivare, in linea di massima, le loro decisioni.
6. Allorché le competenze di cui ai paragrafi 3 e 4 sono esercitate esclusivamente da una autorità amministrativa, le decisioni devono essere sempre motivate. Devono essere previste, in questo caso, procedure in base alle quali l'esercizio improprio o ingiustificato dei poteri dell'autorità amministrativa e le omissioni improprie o ingiustificate nell'esercizio dei poteri stessi possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:114:oj#art-5