Art. 3
In vigore dal 11 dic 2006
1. Qualora necessario, gli Stati membri, conformemente alla direttiva 91/414/CEE, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il dinocap.
Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all’allegato I della suddetta direttiva riguardanti il dinocap, ad eccezione di quelle della parte B dell’iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 13.
2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il dinocap è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva riguardante il dinocap. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.
Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 31 dicembre 2009 l’autorizzazione concernente i prodotti contenenti dinocap.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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