Art. 3

In vigore dal 11 dic 2006
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2007 le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva il flusilazolo. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva riguardanti il flusilazolo, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della direttiva stessa. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il flusilazolo è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione del flusilazolo nell'allegato I della direttiva. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta stabilito ciò, gli Stati membri, se necessario, modificano o revocano entro il 30 giugno 2008 l'autorizzazione concernente i prodotti contenenti flusilazolo.
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