Art. 1

In vigore dal 5 dic 2006
1.   La presente direttiva è una «direttiva specifica» ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 89/398/CEE. 2.   La presente direttiva si applica ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione specifica che rispondono, in particolare, alle esigenze dei lattanti e dei bambini in buona salute della Comunità e sono destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per completarne la dieta e per abituarli gradualmente ad un'alimentazione normale. Detti prodotti comprendono: a) «alimenti a base di cereali», che si dividono in quattro categorie: i) cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo appropriato; ii) cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con acqua o con altri liquidi non contenenti proteine; iii) pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro liquido adatto; iv) biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad acqua, latte o altri liquidi adatti; b) «alimenti per bambini», diversi dagli alimenti a base di cereali. 3.   La presente direttiva non si applica al latte destinato ai bambini.
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