Art. 183

In vigore dal 28 nov 2006
Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.
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Art. 183 Direttiva (UE) 2006/112 — Testo vigente | Portale Normativo