Art. 24

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 nov 2006
Disposizioni transitorie 1.   Qualora la domanda di autorizzazione sia stata debitamente approvata da o trasmessa alle autorità competenti del paese di origine prima del 25 dicembre 2008, la direttiva 92/3/Euratom si applica a tutte le spedizioni oggetto della medesima autorizzazione. 2.   In sede di decisione sulle domande di autorizzazione presentate prima del 25 dicembre 2008, riguardanti più spedizioni di rifiuti radioattivi o combustibile esaurito verso un paese terzo di destinazione, lo Stato membro di origine tiene conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare: a) del calendario previsto per l’effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda; b) della giustificazione fornita a proposito dell’inclusione di tutte le spedizioni in un’unica domanda; c) dell’opportunità di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda. 3.   Fintanto che il documento uniforme di cui all’ della presente direttiva non sia disponibile, ai fini della presente direttiva è utilizzato, con gli opportuni adattamenti, il documento uniforme stabilito dalla decisione 93/552/Euratom della Commissione (7).
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