Art. 32
Misure di carattere generale
In vigore dal 24 ott 2006
Misure di carattere generale
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura sia dichiarata ufficialmente infetta;
b)
sia creata attorno all’azienda o alla zona destinata a molluschicoltura dichiarata infetta un’appropriata zona di protezione della malattia in questione, che comprenda anche una zona destinata a protezione e sorveglianza;
c)
non sia praticato il ripopolamento e siano vietati l’ingresso e l’uscita degli animali d’acquacoltura, nonché i loro spostamenti all’interno della zona di protezione, senza l’autorizzazione dell’autorità competente;
e
d)
siano attuate eventuali misure addizionali ritenute necessarie per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:88:oj#art-32