Art. 32

Misure di carattere generale

In vigore dal 24 ott 2006
Misure di carattere generale Gli Stati membri provvedono affinché: a) l’azienda o la zona destinata a molluschicoltura sia dichiarata ufficialmente infetta; b) sia creata attorno all’azienda o alla zona destinata a molluschicoltura dichiarata infetta un’appropriata zona di protezione della malattia in questione, che comprenda anche una zona destinata a protezione e sorveglianza; c) non sia praticato il ripopolamento e siano vietati l’ingresso e l’uscita degli animali d’acquacoltura, nonché i loro spostamenti all’interno della zona di protezione, senza l’autorizzazione dell’autorità competente; e d) siano attuate eventuali misure addizionali ritenute necessarie per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.
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