Art. 2
In vigore dal 23 ott 2006
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Bulgaria e della Romania all’Unione europea, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le disposizioni suddette a decorrere dalla data di adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nelle materie disciplinate dalla presente direttiva.
Storico versioni
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