Art. 3

In vigore dal 21 ago 2006
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o eventualmente revocano le autorizzazioni in vigore di prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir entro il 30 novembre 2007. Entro tale data, essi verificano in particolare che, riguardo a diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir, siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato I della direttiva, tranne quelle della parte B dell’iscrizione della sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell’autorizzazione possieda un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni dell’articolo 13 della direttiva stessa, o possa accedere a un siffatto fascicolo. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri devono riesaminare ciascun prodotto fitosanitario autorizzato, contenente diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir come uniche sostanze attive o come sostanze attive combinate ad altre, iscritte entro il 31 maggio 2007 all’allegato I della direttiva 91/414/CEE, secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI di tale direttiva, in base a un fascicolo conforme alle prescrizioni del suo allegato III e tenendo conto della parte B dell’iscrizione di diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir nel suo allegato I. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta assicurato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir come uniche sostanze attive, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione, entro il 31 maggio 2011; oppure b) nel caso di un prodotto contenente diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir come sostanze attive combinate ad altre, modificano o eventualmente revocano l’autorizzazione entro il 31 maggio 2011 ovvero entro il termine, se più tardo, fissato per detta modifica o revoca rispettivamente nella o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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