Art. 30
(Articolo 19, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 2004/39/CE)
In vigore dal 10 ago 2006
(, paragrafo 3, primo trattino, della direttiva 2004/39/CE)
Informazioni sull’impresa di investimento e i suoi servizi destinate ai clienti al dettaglio e ai potenziali clienti al dettaglio
1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le seguenti informazioni generali, laddove siano pertinenti:
a)
il nome e l’indirizzo dell’impresa di investimento e i dettagli di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare in modo efficace con l’impresa;
b)
le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l’impresa di investimento e ricevere da essa documenti e altre informazioni;
c)
i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l’impresa di investimento e il cliente, anche, se pertinente, per l’invio e la ricezione di ordini;
d)
una dichiarazione che l’impresa di investimento è autorizzata e il nome e l’indirizzo di contatto dell’autorità competente che l’ha autorizzata;
e)
quando l’impresa di investimento opera tramite un agente collegato, una dichiarazione in tal senso in cui viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato;
f)
la natura, la frequenza e le date delle relazioni sull’esecuzione del servizio che l’impresa di investimento presta al cliente conformemente all’, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE;
g)
se l’impresa di investimento detiene strumenti finanziari o fondi di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate dall’impresa per assicurare la loro protezione, compresi i dati principali di qualsiasi sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente che si applichi all’impresa in virtù delle sue attività in uno Stato membro;
h)
una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica seguita dall’impresa in materia di conflitti di interesse conformemente all’;
i)
ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa tale politica in materia di conflitti di interesse su un supporto durevole o tramite un sito Internet (qualora esso non costituisca un supporto durevole), purché le condizioni di cui all', paragrafo 2, siano soddisfatte.
2. Gli Stati membri assicurano che, quando le imprese di investimento forniscono il servizio di gestione del portafoglio, stabiliscano un metodo appropriato di valutazione e raffronto, come ad esempio un parametro di riferimento significativo, che sia basato sugli obiettivi di investimento del cliente e sui tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente al quale viene fornito il servizio di valutarne l’esecuzione da parte dell’impresa.
3. Gli Stati membri prescrivono che, quando le imprese di investimento propongono di fornire servizi di gestione del portafoglio ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, forniscano al cliente, in aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti, laddove pertinenti:
a)
informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;
b)
i dettagli di eventuali deleghe della gestione discrezionale della totalità o di una parte degli strumenti finanziari o dei fondi contenuti nel portafoglio del cliente;
c)
la descrizione di qualsiasi parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;
d)
i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
e)
gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.
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