Art. 3
In vigore dal 24 lug 2006
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all', punto 3), per quanto concerne il nuovo articolo 11, parte A, paragrafo 7, della direttiva 77/388/CEE e all', punto 4), per quanto concerne il riferimento nell'articolo 17, paragrafo 4, lettere a) e b), della direttiva 77/388/CEE nella versione di cui all'articolo 28 septies, paragrafo 1, all'articolo 21, punto 1, lettera f), di detta direttiva al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2008.
Quando gli Stati membri adottano disposizioni a norma della presente direttiva, comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, le quali contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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