Art. 2

In vigore dal 7 lug 2006
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 20 gennaio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva; fanno eccezione il gruppo benomil e il tiofanato metile, per i quali la data ultima prevista per l'adozione e la pubblicazione è il 14 settembre 2006, e il clormequat, per il quale la data ultima prevista per l’adozione e la pubblicazione è il 31 luglio 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 21 gennaio 2007, salvo per il gruppo del benomil e il tiofanato metile, per i quali essi le applicano entro il 15 settembre 2006, e per il clormequat, per il quale essi le applicano entro il 1o agosto 2006. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
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