Art. 3

In vigore dal 7 lug 2006
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri modificano o ritirano, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide come sostanze attive entro il 31 gennaio 2007. Entro la suddetta data essi verificano che siano rispettate le condizioni dell’allegato I alla suddetta direttiva relative al clothianidin e al petoxamide, eccetto quelle della parte B della voce riguardante tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso ad una documentazione conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente clothianidin e petoxamide come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 luglio 2006, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I alla suddetta direttiva per quanto riguarda le sostanze clothianidin e petoxamide. In base a tale riesame essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente clothianidin o petoxamide come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2008; oppure b) nel caso di prodotti contenenti clothianidin o petoxamide come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2008 ovvero entro il termine, qualora più esteso, stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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