Art. 1
In vigore dal 5 lug 2006
La direttiva 95/2/CE è modificata come segue:
1)
l’, paragrafo 3, lettera c), è sostituito dal seguente:
«c)
“coadiuvanti”, inclusi i solventi veicolanti, sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare o una sostanza aromatizzante senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego;» ;
2)
all’, paragrafo 2, l’espressione «alimenti per lo svezzamento» è sostituita dall’espressione «alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti»;
3)
gli allegati sono modificati a norma dell’allegato I alla presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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