Art. 1

In vigore dal 5 lug 2006
La direttiva 95/2/CE è modificata come segue: 1) l’, paragrafo 3, lettera c), è sostituito dal seguente: «c) “coadiuvanti”, inclusi i solventi veicolanti, sono sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare o una sostanza aromatizzante senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l'impiego;» ; 2) all’, paragrafo 2, l’espressione «alimenti per lo svezzamento» è sostituita dall’espressione «alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti»; 3) gli allegati sono modificati a norma dell’allegato I alla presente direttiva.
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