Art. 1

In vigore dal 14 giu 2006
1.   La presente direttiva stabilisce i requisiti di adeguatezza patrimoniale che si applicano alle imprese d'investimento e agli enti creditizi, le regole per calcolarli e le regole per la loro vigilanza prudenziale. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'. 2.   Gli Stati membri hanno facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da essi autorizzati.
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