Art. 3

In vigore dal 7 giu 2006
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro l’8 dicembre 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 9 dicembre 2006, fatta eccezione per le disposizioni in materia di pyraclostrobin che si applicano a decorrere dal 21 aprile 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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