Art. 1
In vigore dal 23 mag 2006
Gli Stati membri rilasciano su richiesta il certificato ufficiale previsto dall'articolo 11 della direttiva 66/402/CEE:
a)
se la coltura è priva di Avena fatua al momento dell'ispezione in campo ufficiale effettuata conformemente alle disposizioni dell'allegato I di tale direttiva e se un campione di almeno 1 kg, prelevato secondo le disposizioni dell'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale; o
b)
se un campione di almeno 3 kg, prelevato secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 di tale direttiva, è privo di Avena fatua, all'atto di un esame ufficiale.
Storico versioni
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