Art. 51

Disposizione transitoria

In vigore dal 17 mag 2006
Disposizione transitoria I revisori legali o le imprese di revisione contabile che sono stati abilitati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 84/253/CEE prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all', paragrafo 1, sono considerati abilitati a norma della presente direttiva.
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Disposizione transitoria (Art. 51 Direttiva (UE) 2006/43) — Testo vigente | Portale Normativo