Art. 16
Iscrizione all'albo dei revisori legali
In vigore dal 17 mag 2006
Iscrizione all'albo dei revisori legali
1. Per quanto riguarda i revisori legali, l'albo contiene quanto meno le informazioni seguenti:
a)
nome, indirizzo e numero di iscrizione;
b)
se applicabile, il nome, l'indirizzo, l'indirizzo Internet nonché il numero di iscrizione dell'impresa di revisione contabile presso la quale è impiegato il revisore legale o con la quale il revisore legale è associato in qualità di socio o altrimenti;
c)
ogni altra iscrizione in qualità di revisore legale presso le autorità competenti di altri Stati membri o in qualità di revisore contabile presso paesi terzi, compresi i nomi delle autorità competenti per l'iscrizione e, ove applicabili, i numeri di iscrizione.
2. I revisori contabili di paesi terzi iscritti a norma dell' sono indicati chiaramente nell'albo in quanto tali e non in qualità di revisori legali.
Storico versioni
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