Art. 8

Misure specifiche

In vigore dal 17 mag 2006
Misure specifiche 1.   La Commissione, seguendo la procedura di cui all', paragrafo 3, può adottare tutte le misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni riguardanti i punti seguenti: a) aggiornamento dell'elenco indicativo dei componenti di sicurezza, figurante nell'allegato V, di cui all', lettera c); b) limitazione dell'immissione sul mercato delle macchine di cui all'. 2.   La Commissione, seguendo la procedura di cui all', paragrafo 2, può adottare tutte le misure appropriate connesse con l'attuazione e l'applicazione pratica della presente direttiva, comprese le misure necessarie per garantire la cooperazione degli Stati membri fra di loro e con la Commissione di cui all', paragrafo 1.
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