Art. 24

Modifica della direttiva 95/16/CE

In vigore dal 17 mag 2006
Modifica della direttiva 95/16/CE La direttiva 95/16/CE è modificata come segue: 1) all', i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Ai fini della presente direttiva s'intende per “ascensore” un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinato al trasporto: — di persone, — di persone e cose, — soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico. Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Per “supporto del carico” si intende la parte dell'ascensore che sorregge le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle. 3.   Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva: — gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, — gli ascensori da cantiere, — gli impianti a fune, comprese le funicolari, — gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine, — gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori, — gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere, — gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni, — gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto, — gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine, — i treni a cremagliera, — le scale mobili e i marciapiedi mobili.»; 2) all'allegato I, il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2.   Supporto del carico Il supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore. Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire, per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione da parte loro.»
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