Art. 17

Non conformità della marcatura

In vigore dal 17 mag 2006
Non conformità della marcatura 1.   Gli Stati membri considerano marcatura non conforme: a) l'apposizione della marcatura «CE» a titolo della presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima; b) l'assenza della marcatura «CE» e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina; c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura «CE» e vietata a norma dell', paragrafo 3. 2.   Quando uno Stato membro constata la non conformità della marcatura alle disposizioni della presente direttiva il fabbricante, o il suo mandatario, ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. 3.   Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'.
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