Art. 8

Riesame

In vigore dal 17 mag 2006
Riesame 1.   In base ai progressi realizzati per il contenimento delle emissioni o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli a motore, la Commissione valuta se: — la presente legislazione debba essere estesa ad altre categorie di veicoli, in particolare alle categorie M2 e M3 nonché alle classi II e III della categoria N1, e — occorra modificare le disposizioni comunitarie concernenti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra; qualsivoglia modifica debba tener conto degli sviluppi tecnici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale; e pubblica una relazione entro il 4 luglio 2011. Se necessario, presenta adeguate proposte legislative. 2.   Allorché un gas fluorurato ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, non ancora contemplato nella relazione di cui all', paragrafo 8, viene inserito in una successiva relazione dell'IPCC, la Commissione valuta se sia opportuno modificare la presente direttiva al fine di includervi il gas in questione. Ove la Commissione lo ritenga necessario e in conformità della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE: — adotta le disposizioni necessarie, e — definisce i periodi transitori per l'applicazione di dette misure. Nel far questo la Commissione cerca di conciliare l'esigenza di stabilire un termine appropriato con i rischi che i gas fluorurati ad effetto serra costituiscono per l'ambiente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2006:40:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo