Art. 4
Obblighi degli Stati membri
In vigore dal 17 mag 2006
Obblighi degli Stati membri
1. Gli Stati membri rilasciano, a seconda dei casi, l’omologazione CE o quella nazionale, in relazione alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria, solo ai tipi di veicoli che soddisfano i requisiti della presente direttiva.
2. Ai fini del rilascio dell'omologazione completa del veicolo ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), della direttiva 70/156/CEE, gli Stati membri assicurano che i fabbricanti forniscano informazioni sul tipo di refrigerante utilizzato negli impianti di condizionamento d'aria installati sui veicoli nuovi.
3. Ai fini dell'omologazione dei veicoli muniti di impianti di condizionamento d'aria destinati a contenere un gas fluorurato ad effetto serra con un potenziale globale di riscaldamento superiore a 150, gli Stati membri assicurano che, conformemente alla prova armonizzata di rilevamento delle perdite di cui all', paragrafo 1, il tasso di perdita di tali gas non superi i limiti massimi ammissibili di cui all'.
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