Art. 3

In vigore dal 12 apr 2006
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, qualora necessario, modificano o revocano entro il 31 luglio 2007 le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relative alle sostanze attive in questione; gli Stati membri verificano anche che il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13 della medesima direttiva. 2.   In deroga al paragrafo 1 ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo come sostanza attiva unica o associata ad altre sostanze attive, iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 gennaio 2007, è oggetto di un riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della direttiva riguardante rispettivamente il clodinafop, il pirimicarb, il rimsulfuron, il tolclofos-metile e il triticonazolo. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta stabilito ciò, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo come unica sostanza attiva, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2011; b) nel caso di un prodotto contenente clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-metile e triticonazolo come sostanza attiva associata ad altre, modificano o revocano, ove necessario, l'autorizzazione entro il 31 gennaio 2011 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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