Art. 2

Definizioni

In vigore dal 5 apr 2006
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: 1) «servizi di controllo del traffico aereo»: i servizi prestati al fine di prevenire collisioni fra aeromobili e, nell’area di manovra, collisioni fra aeromobili ed eventuali ostacoli, nonché al fine di accelerare e mantenere un flusso ordinato di traffico aereo; 2) «fornitore di servizi di navigazione aerea»: il soggetto pubblico o privato che fornisce i servizi di navigazione aerea per il traffico generale; 3) «traffico aereo generale»: l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l’insieme dei movimenti di aeromobili di Stato (compresi gli aeromobili militari, dei servizi doganali e della polizia), quando questi movimenti sono svolti secondo le procedure dell’ICAO; 4) «licenza»: il certificato, comunque denominato, rilasciato e riportante le specializzazioni ai sensi della presente direttiva, che abilita il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate; 5) «abilitazione»: l’autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante, che specifica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa; la licenza riporta almeno una delle seguenti abilitazioni: a) controllo di aeroporto a vista; b) controllo di aeroporto strumentale; c) controllo avvicinamento procedurale; d) controllo avvicinamento sorveglianza; e) controllo di area procedurale; f) controllo di area sorveglianza; 6) «specializzazione di abilitazione»: l’autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica le condizioni, le attribuzioni o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione; 7) «specializzazione di unità»: l’autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica il codice ICAO della località, nonché i settori e/o le posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni; 8) «specializzazione linguistica»: l’autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica le competenze linguistiche del titolare; 9) «specializzazione di istruttore»: l’autorizzazione riportata nella licenza e parte integrante della stessa, che indica la competenza del titolare a impartire un addestramento operativo; 10) «codice ICAO della località»: il codice di quattro lettere formato secondo le regole dell’ICAO contenute nel manuale ICAO DOC 7910 assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa; 11) «settore»: una parte di un’area di controllo e/o parte di una regione o regione superiore di informazione di volo; 12) «addestramento»: l’insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, comprese le simulazioni e l’addestramento operativo, finalizzati all’acquisizione e al mantenimento delle capacità necessarie per garantire servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità elevata; l’addestramento comprende: a) l’addestramento iniziale, che fornisce l’addestramento di base e l’addestramento per l’abilitazione in vista dell’ottenimento della licenza di allievo controllore di volo; b) l’addestramento all’interno dell’unità, comprensivo dell’addestramento transitorio propedeutico all’addestramento operativo e dell’addestramento operativo, che porta all’ottenimento della licenza di controllore del traffico aereo; c) l’addestramento continuo, che consente di mantenere la validità delle specializzazioni contenute nella licenza; d) l’addestramento degli istruttori che impartiscono un addestramento operativo, che consente di ottenere la specializzazione di istruttore; e) l’addestramento di esaminatore e/o di valutatore; 13) «organizzazione di addestramento»: l’organizzazione certificata dalle competenti autorità nazionali di vigilanza come idonea a fornire uno o più tipi di addestramento; 14) «programma di competenza di unità»: il programma approvato che indica il metodo con cui l’unità mantiene la competenza dei propri titolari di licenza; 15) «programma di addestramento di unità»: il programma approvato che specifica i processi e i tempi necessari per consentire l’applicazione delle procedure dell’unità all’area locale sotto la sorveglianza di un istruttore abilitato all’addestramento operativo.
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