Art. 18

Sanzioni

In vigore dal 5 apr 2006
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il/l’ 17 maggio 2008 e le notificano senza indugio ogni loro successiva modifica.
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