Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 mar 2006
Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni contenute nella direttiva 95/46/CE, nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (7), e nella direttiva 2002/58/CE.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a)
«dati»: i dati relativi al traffico e i dati relativi all’ubicazione, così come i dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente;
b)
«utente»: qualsiasi persona fisica o giuridica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per fini privati o professionali, senza essere necessariamente abbonata a tale servizio;
c)
«servizio telefonico»: le chiamate telefoniche (incluse chiamate vocali, di messaggeria vocale, in conferenza e di trasmissione dati), i servizi supplementari (inclusi l'inoltro e il trasferimento di chiamata), la messaggeria e i servizi multimediali (inclusi servizi di messaggeria breve, servizi mediali avanzati e servizi multimediali);
d)
«identificativo dell'utente»: un identificativo unico assegnato a una persona al momento dell'abbonamento o dell'iscrizione presso un servizio di accesso Internet o un servizio di comunicazione Internet;
e)
«etichetta di ubicazione»: l'identità della cellula da cui una chiamata di telefonia mobile ha origine o nella quale si conclude;
f)
«tentativo di chiamata non riuscito»: una chiamata telefonica che è stata collegata con successo ma non ha ottenuto risposta, oppure in cui vi è stato un intervento del gestore della rete.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:24:oj#art-2