Art. 15

Recepimento

In vigore dal 15 mar 2006
Recepimento 1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro il 15 settembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto nazionale che essi adottano nel settore coperto dalla presente direttiva. 3.   Fino al 15 marzo 2009 ogni Stato membro ha facoltà di differire l'applicazione della presente direttiva alla conservazione di dati di comunicazione concernenti l'accesso Internet, la telefonia via Internet e la posta elettronica su Internet. Uno Stato membro che intenda avvalersi del presente paragrafo ne dà notifica al Consiglio e alla Commissione con una dichiarazione all'atto dell'adozione della presente direttiva. La dichiarazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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