Art. 5
In vigore dal 13 mar 2006
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 14 settembre 2006 i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti nonché una tabella di concordanza tra questi ultimi e la presente direttiva.
Essi applicano tali provvedimenti a decorrere dal 15 settembre 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo dei provvedimenti essenziali nazionali adottati nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Storico versioni
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