Art. 7
Misure di gestione in circostanze eccezionali
In vigore dal 15 feb 2006
Misure di gestione in circostanze eccezionali
Gli Stati membri provvedono affinché vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2006:7:oj#art-7