Art. 4

Valutazione della qualità delle acque di balneazione

In vigore dal 15 feb 2006
Valutazione della qualità delle acque di balneazione 1.   Gli Stati membri garantiscono che le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione siano raccolti attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A. 2.   Le valutazioni della qualità delle acque di balneazione vengono effettuate: a) in relazione a ciascuna acqua di balneazione; b) al termine di ciascuna stagione balneare; c) sulla base delle serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi alla stagione balneare in questione e alle tre stagioni balneari precedenti; e d) secondo la procedura di cui all'allegato II. Tuttavia, uno Stato membro può decidere di effettuare valutazioni della qualità delle acque di balneazione sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativi unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Se decide in tal senso, ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione deve essere altresì informata se in un secondo tempo lo Stato membro decide di tornare a effettuare le valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Gli Stati membri non possono modificare il periodo di valutazione applicabile più di una volta ogni cinque anni. 3.   La serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzati per effettuare valutazioni della qualità di dette acque comprendono sempre almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni. 4.   Tuttavia, purché: — siano soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 3, o — la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione utilizzata per effettuare la valutazione comprenda almeno 8 campioni, nel caso di acque di balneazione con una stagione balneare di durata non superiore a 8 settimane, la valutazione della qualità delle acque di balneazione può essere effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa a meno di quattro stagioni balneari se: a) le acque di balneazione sono di nuova individuazione; b) si sono verificate modifiche tali da poter influire sulla classificazione di dette acque di balneazione a norma dell', nel qual caso la valutazione è effettuata sulla base di una serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione consistenti unicamente dei risultati di campioni raccolti successivamente alle modifiche verificatesi; o c) le acque di balneazione erano già state valutate ai sensi della direttiva 76/160/CEE, nel qual caso sono utilizzati i dati equivalenti raccolti ai sensi della succitata direttiva e, a tal fine, i parametri 2 e 3 di cui all'allegato della direttiva 76/160/CEE sono ritenuti equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, della presente direttiva. 5.   Gli Stati membri possono suddividere o raggruppare acque di balneazione esistenti alla luce delle valutazioni della qualità delle acque di balneazione. Essi possono raggruppare le acque di balneazione esistenti solo se dette acque di balneazione: a) sono contigue; b) hanno ricevuto valutazioni simili nei quattro anni precedenti ai sensi dei paragrafi 2 e 3 e del paragrafo 4, lettera c); e c) hanno profili che identificano fattori di rischio comuni o assenza degli stessi.
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