Art. 2

In vigore dal 15 feb 2006
Ai sensi della presente direttiva si intendono per: a) “acque interne superficiali”, tutte le acque dolci superficiali correnti o stagnanti situate sul territorio di uno o più Stati membri; b) “acque interne del litorale”, le acque che sono situate all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque marine territoriali e che si estendono, nel caso dei corsi d'acqua, fino al limite delle acque dolci; c) “limite delle acque dolci”, il punto del corso d'acqua in cui, con bassa marea e in periodo di magra, si riscontra un sensibile aumento del grado di salinità dovuto alla presenza di acqua marina; d) “scarico”, l'immissione, nelle acque di cui all’, delle sostanze enumerate nell'elenco I o nell'elenco II dell'allegato I, ad eccezione: i) degli scarichi di fanghi di dragaggio; ii) degli scarichi operativi effettuati da navi nelle acque marine territoriali; iii) dell'immersione di rifiuti effettuata da navi nelle acque marine territoriali; e) “inquinamento”, lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse biologiche e recare danno agli ecosistemi acquatici, compromettere le attività ricreative od ostacolare altri usi legittimi delle acque.
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