Art. 11

In vigore dal 15 feb 2006
1.   Ogni tre anni e, per la prima volta, per il periodo dal 1993 al 1995 compreso, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sull'applicazione della presente direttiva nel contesto di una relazione settoriale concernente anche le altre direttive comunitarie pertinenti. Tale relazione è elaborata sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all' della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (7). Il questionario o lo schema sono inviati agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del periodo contemplato dalla relazione. La relazione è trasmessa alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. La Commissione pubblica una relazione comunitaria sull'applicazione della direttiva entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri. 2.   Le informazioni raccolte in applicazione del paragrafo 1 possono essere utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste. 3.   La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri, nonché i loro funzionari ed altri agenti, sono tenuti a non divulgare le informazioni raccolte in applicazione della presente direttiva le quali, per la loro natura, sono protette dal segreto professionale. 4.   Le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 non ostano alla pubblicazione di informazioni di carattere generale o di studi in cui non compaiano indicazioni su singole imprese o associazioni di imprese.
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