Art. 3

In vigore dal 7 feb 2006
1.   A norma della direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti come sostanza attiva l’oxamil entro il 31 gennaio 2007. Entro tale data essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l’oxamil, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente oxamil come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 30 luglio 2006, è oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda l’oxamil. In base a tale valutazione essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente oxamil come unica sostanza attiva, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 luglio 2010; oppure b) nel caso di un prodotto contenente oxamil come una di più sostanze attive, ove necessario, modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 luglio 2010 ovvero entro il termine, qualora più esteso, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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