Art. 3

In vigore dal 7 feb 2006
Nell’allegato della direttiva 91/322/CEE, sono soppressi i riferimenti alle seguenti sostanze: nicotina, acido formico, metanolo, acetonitrile, nitrobenzene, risorcinolo, dietilammina, diossido di carbonio, acido ossalico, cianammide, pentaossido di difosforo, pentasolfuro di difosforo, bromo, pentacloruro di fosforo, piretro, bario (composti solubili come Ba), argento (composti solubili come Ag) e i loro valori limite indicativi. Nell’allegato della direttiva 2000/39/CE, si elimina il riferimento alla sostanza clorobenzene.
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