Art. 3

In vigore dal 27 gen 2006
1.   Conformemente alla direttiva 91/414/CEE gli Stati membri, se del caso, modificano o ritirano le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive forchlorfenuron o indoxacarb entro il 30 settembre 2006. Entro la suddetta data essi verificano che siano rispettate le condizioni dell’allegato I alla suddetta direttiva relative al forchlorfenuron e all’indoxacarb, eccetto quelle della parte B della voce riguardante tali sostanze attive, e che il titolare dell’autorizzazione possegga o possa avere accesso ad una documentazione conforme alle prescrizioni dell'allegato II alla suddetta direttiva, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 13. 2.   Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente forchlorfenuron o indoxacarb come sostanza attiva unica o in associazione con una o più sostanze attive, inserite nell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE entro il 31 marzo 2006, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri secondo i principi uniformi di cui all’allegato VI alla direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato III della direttiva e tenendo conto della parte B della voce nell'allegato I alla direttiva riguardante forchlorfenuron e indoxacarb. Sulla base di tale valutazione essi determinano se il prodotto soddisfi le condizioni dell’, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) della direttiva 91/414/CEE. Sulla base di quanto stabilito gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente forchlorfenuron o indoxacarb come unica sostanza attiva modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2007; oppure b) nel caso di un prodotto contenente forchlorfenuron o indoxacarb come sostanza attiva in combinazione con altre modificano o revocano, se necessario, l’autorizzazione entro il 30 settembre 2007 oppure entro un termine più esteso stabilito per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza attiva interessata nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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