Art. 2

In vigore dal 18 gen 2006
1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 24 febbraio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di queste disposizioni insieme a una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 24 agosto 2007. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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