Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 gen 2006
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2003/54/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: a) «autorità di regolamentazione»: le autorità di regolamentazione degli Stati membri definite a norma dell’articolo 23 della direttiva 2003/54/CE; b) «sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica»: la capacità di una rete elettrica di approvvigionare di energia elettrica i clienti finali ai sensi della presente direttiva; c) «sicurezza operativa della rete»: il funzionamento continuo della rete di trasmissione e, se del caso, di distribuzione in circostanze prevedibili; d) «equilibrio tra approvvigionamento e domanda»: il soddisfacimento della domanda prevedibile dei consumatori di utilizzare elettricità senza il bisogno di applicare misure di riduzione dei consumi.
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Definizioni (Art. 2 Direttiva (UE) 2005/89) — Testo vigente | Portale Normativo