Art. 36
Misure da applicare nei macelli
In vigore dal 20 dic 2005
Misure da applicare nei macelli
1. In presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI in un macello, l'autorità competente garantisce che sulla base di una valutazione del rischio tutto il pollame presente nel macello venga abbattuto o macellato quanto prima sotto controllo ufficiale.
In caso di macellazione le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservati separatamente sotto controllo ufficiale fino al completamento di ulteriori accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico.
2. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutti quanto prima sotto controllo ufficiale.
Storico versioni
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