Art. 30

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri

In vigore dal 1 dic 2005
Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri 1.   Fatto salvo l’, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell’allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell’elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura una parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’allegato II relativamente a tale parte. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005 che consente di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell’elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a: a) persecuzione quale definita nell’ della direttiva 2004/83/CE; o b) tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante. 3.   Gli Stati membri possono altresì mantenere la normativa in vigore al 1o dicembre 2005, che consente di designare a livello nazionale una parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo. 4.   Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro a norma dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l’applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione. 5.   La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti. 6.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.
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