Art. 18

Arresto

In vigore dal 1 dic 2005
Arresto 1.   Gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo. 2.   Qualora un richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2005:85:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo