Art. 3

In vigore dal 18 nov 2005
1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 novembre 2006. Essi inviano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra esse e la presente direttiva. Essi devono applicare tali disposizioni in modo da: a) permettere il commercio e l’uso di materiali e di oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2006; b) vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che non siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2007. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
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