Art. 9

Condizioni delle polizze e tariffe

In vigore dal 16 nov 2005
Condizioni delle polizze e tariffe 1.   La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario al normale esercizio della vigilanza. 2.   Tuttavia gli Stati membri non possono adottare disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze, delle tariffe e dei formulari e altri stampati che l'impresa di riassicurazione intenda utilizzare nelle proprie relazioni con le imprese cessionarie o retrocessionarie.
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