Art. 64
Attuazione
In vigore dal 16 nov 2005
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... dicembre 2007. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali provvedimenti.
Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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